Nel nuovo decreto legge cambiano radicalmente i Bonus da 800 euro INPS, che tornano incredibilmente a 600 per il mese di aprile. Per alcune categorie la seconda tranche del bonus che arriverà a maggio sarà di 1000 euro, ma questa soluzione al momento sembra scontentare tutte le partite iva che si aspettavano 800 euro già ad aprile. Vediamo allora cosa prevede la bozza del decreto, che non è ancora definitiva poichè il testo ufficiale del decreto legge arriverà tra qualche giorno.
Bonus da 600 euro INPS al posto di 800 euro ad aprile: a chi spetta
Ecco la bozza ufficiale presentata per punti, partendo da chi riceverà il bonus di 600 euro ad aprile e per chi salirà a 1000 euro a maggio:
- Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decretolegge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
- Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al
presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
Bonus INPS da 600 e 1000 euro: i casi co.co.co e autonomi AGO
- Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la
data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. - Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 28 del decretolegge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
- Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che in osservanza de provvedimenti di urgenza emanati dall’Autorità per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato la propria attività o abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti.
- Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.