Bonus Decreto sostegni di 2400 euro: novità dall’INPS su requisiti
Il decreto Sostegni ha previsto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”. Nella giornata di ieri è arrivato un comunicato ufficiale INPS a proposito del bonus da 2400 euro del decreto sostegni in cui vengono spiegate le semplificazioni e i requisiti. Vediamo allora cosa contiene la circolare.
Bonus 2400 euro INPS, ecco la circolare sul decreto sostegni
La circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65 chiarisce che l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro, in attuazione del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), riguarda:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Tutti coloro che hanno già fruito delle indennità del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum del decreto Sostegni ma essa sarà erogata dall’INPS con le modalità di quelle precedenti. La circolare inoltre, riporta al suo interno, le tabelle con i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità ai settori Turismo e Stabilimenti termali, fornisce indicazioni ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, sulla modalità di presentazione della domanda e sul regime di compatibilità.
Bonus 2400 INPS del decreto ristori: presentazione domanda e requisiti NaspI
La circolare ricorda, che per evento di disoccupazione si intende “l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e in applicazione di ciò, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, del D.lgs n. 22 del 2015″.
Per quanto riguarda la presentazione della domanda, nella circolare si legge che “I lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis. I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 entro la data del 31 maggio 2021″.
Vi è poi una semplificazione per quanto riguarda i requisiti alla disoccupazione NaspI per le quali “a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui l’articolo 3, comma 1, lettera c), del citato D.lgs n. 22 del 2015″. E ancora “Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra la data dal 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della presente circolare e respinte per l’assenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d’ufficio “.
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Buongiorno,
Leggendo quanto in premessa del presente articolo, mi pongo una domanda, se l’INPS è in rosso di BEN 6.000.000.000 di Euro SI LEGGETE BENE SONO 6 MILIARDI DI EURO di buco, mi potete spiegare come faccia ad elargire 2400 Euro una tantum, a tutti coloro che per l’amor del cielo con rispetto posso capire la difficoltà economica che attualmente li affligge, di cui al tanto Decreto Sostegni?
L’INPS è previdenza non ASSISTENZA, per l’assistenza è il Governo che deve pensarci o chi ne fa parte i nostri famigerati ministri “TUTTI QUANTI” di qualsiasi casacca, colore e appartenenza politica essi siano non l’INPS. Essi dovranno sedersi e ripeto sedersi ad un tavolo di trattativa VERA con tutte le parti sindacali per risolvere al meglio questo caos e confusione che la definizione “PENSIONE” sta arrecando negli ultracinquantenni e nel mondo del lavoro.
Devono capire, che NON POSSIAMO rimanere nei vari e diversi ambienti di lavoro fino allo sfinimento, mentre il Governo spera che meno LAVORATORI E LAVORATRICI possa arrivare all’età pensionabile SOLAMENTE per un risparmio economico non per la salute.
Se DIO vorrà, gradiremmo programmare e trascorrere i ns. anni di pensione come vorremmo e goderceli quando stiamo ancora bene e lucidi, non quando siamo debilitati.
Cordiali saluti