Cassa Integrazione INPS e Covid: novità su CIG ed esonero contributivo

Arrivano importanti novità sulla cassa integrazione e sulle misure per il Covid introdotte nel famoso decreto Agosto. Il ILN (Ispettorato Nazionale del Lavoro) è intervenuto con la nota n. 713 del 16 settembre 2020 per chiarire alcuni aspetti importanti relativi alle misure prese per far fronte alla pandemia. In particolare sono specificatele ipotesi di spettanza e di cumulabilità degli esoneri contributivi introdotti dal decreto e delle ipotesi di proroga dei contratti a termine e del divieto di licenziamento.

Ultime notizie Cassa Integrazione: ILN rilascia una nota

Per quanto riguarda l’esonero contributivo ex cassa integrazione: “I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che hanno già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19, hanno diritto ad un esonero dal versamento contributivo, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 per un numero di ore doppio rispetto a quello fruito a titolo di cig. Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio. Il beneficio è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Come riporta la nota del ILN poi per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato: “Fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che successivamente all’entrata in vigore del D.L. assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, sia riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione. L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile”.

Cassa Integrazione e contratti a termine: le ultime novità su licenziamenti

Nella nota leggiamo poi il paragrafo inerente i contratti a termine: “Si consente, fino al 31 dicembre 2020, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015. La proroga automatica dei contratti a termine fruita nel periodo di vigenza del decreto Rilancio va considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato”. Poi sui licenziamenti ricordiamo che il DL agosto provoca il divieto con riferimento ai “datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso D.L.; e ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso D.L”

Inoltre “la disposizione conferma inoltre l’esclusione del divieto per i licenziamenti per cambio appalto ed esclude altresì dal divieto i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”.

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