Decreto Pensioni 2019

Decreto Pensioni 2019: il testo su Quota 100 e le finestre mobili, tutte le novità ufficiali

Roma 18 gennaio 2019 – Il decreto legge sulle pensioni e sul Reddito di cittadinanza è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, e dopo mesi di dibattito quota 100 è adesso diventata realtà.

La Misura chiave della manovra è la quota 100 per le pensioni, che ha visto luce con questo decreto attuativo. Ma cosa dice il decreto? E come funziona quota 100? Vediamo i requisiti, le finestre ed il testo integrale approvato ieri notte. Per sapere quando andrete in pensione e tutte e 7 le vie di uscita vi rimandiamo alla nostra guida apposita!

Decreto legge su Pensioni 2019: Come funziona quota 100?

In sintesi il decreto legge introduce la pensione anticipata con quota 100 senza penalizzazioni per tutti coloro che soddisfano il requisito di almeno 62 anni di età anagrafica e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. I lavoratori potranno accedere alla pensione anticipata dal primo aprile 2019 per i lavoratori privati che abbiano raggiunto i requisiti indicati entro il 31 dicembre 2018 . Per gli altri potranno andare via dopo tramite finestre mobili. Per i lavoratori pubblici si avranno finestre ogni 6 mesi a partire dal primo agosto 2019 e dovranno dare un preavviso di sei mesi.

In pratica quindi per loro la quota 100 diventa quota 101,2, con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età e 38 anni e 7 mesi di contributi. Infine confermato nel decreto che la pensione con Quota 100 non è cumulabile col lavoro dipendente o autonomo oltre i 5mila euro annui.

Pensioni 2019 uscita con quota 100, ecco il testo in PDF del Decreto legge attuativo entrato in vigore

Di seguito per i molti che ce l’hanno chiesto riportiamo il testo integrale del decreto legge riguardante le pensioni 2019. Per chi volesse leggere il testo completo con tutti i provvedimenti abbiamo caricato il PDF del decreto sulle pensioni sul nostro sito. Di seguito troverete la parte relativa alla quota 100.

  1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota 100”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai successivi commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni di cui agli articoli, 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
  3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendenti o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
  4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
  5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
  6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità ed il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della seguente disciplina: a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi; c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  7. Ai fini del conseguimento della “pensione quota 100” per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
  8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

Queste sono tutte le novità su quota 100, per tutte le altre riforme vi rimandiamo ai nostri articoli dettagliati che trattano di Opzione Donna, dei lavoratori precoci e di quota 41 e delle altre forme di uscita anticipata. Continuate a seguirci su pensionipertutti per avere gli ultimi aggiornamenti sulle pensioni!

11 commenti su “Decreto Pensioni 2019: il testo su Quota 100 e le finestre mobili, tutte le novità ufficiali

  1. Io il 9/3/2019 compio 62 anni con 38 di contributi a giugno con 1400 di busta paga quando prenderò di pensione con la quota 100 grazie per la risposta

    1. Concetto per domande sui calcoli dovete rivolgervi all’Inps di competenza non abbiamo le competenze né gli strumenti per farvi i calcoli precisi sul rateo pensionistico. Vi ricordiamo che non siamo l’Inps ma due giornalisti che cercano di rendervi la tematica previdenziale un pochino più accessibile.

  2. TUTTO CIO’ SIGNIFICA CHE TUTTI COLORO CHE SONO NATI DAL 01/01/1960 SI DIMENTICHINO LA QUOTA 100 IN QUANTO SPERIMENTALE E PERTANTO UTILIZZABILE SOLO DA COLORO I QUALI SONO NATI ENTRO IL 31/12/1959.
    DUNQUE ESSENDO IO NATO DOPO IL 31/12/1959 COSI’ COME TANTISSIMI ALTRI LAVORATORI CHE HANNO POSTO LA PROPRIA FIDUCIA IN QUESTO GOVERNO SOPRATTUTTO IN FUNZIONE DELLA QUOTA 100 NON POTR0′ ACCEDERE ALLA QUOTA 100. LA CONSEGUENZA SARA’ CHE ALLE VOTAZIONI DI MAGGIO MI RICORDERO’ DI CHI HA FATTO CIO’ NON RISPETTANTO QUANTO DETTO IN CAMPAGNA ELETTORALE

  3. Il trio Sorride,
    ma dovreste piangere cari poltronisti dorati, ci sono centinaia di migliaia di lavoratori chiamati “precoci” che sono state fottute (scusate il temine, ma quando ci vuole ci vuole) nuovamente dalla Vostre false promesse essendo banali falsari della politica. In sincerità delle Vostre facce non abbiamo alcun bisogno, mentre ci urge il ripristino della giustizia, chiusa ormai da decenni nei cassetti a prendere polvere, Il trattamento all’eguaglianza e il rispetto dei diritti ,,, Abbiamo bisogno di questo.
    Arriverà anche il Vostro tempo siatene certi…In attesa di questo momento mi auguro vivamente che il popolo si ricordi di questa vigliaccheria, vile e di bassa lega, Quando sarete in cabina ricordatevi di queste facce..
    Bei faccioni, mi fate tristemente pena per non dire altro, essendo un signore rispetto a voi..mi fermo qui…

    Cordiali saluti
    Luigi Napolitano

  4. IL TFR/TFS SPETTA TUTTO E SUBITO, ABOLIAMO IL CONGELAMENTO FATTO DALLA FORNERO! SPETTA TUTTO SUBITO, NON IL 30% COL PRESTITO BANCARIO! NON DEVONO ESSERCI DISCRIMINAZIONI TRA PRIVATO E PUBBLICO, SI DIA SUBITO IL TFR SENZA RICORRERE A BANCHE, SI DIA ANCHE AI DIPENDENTI PUBBLICI LA POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DEL 70% DELL’ANTICIPO DEL TFR PER MUTUO O ESTINZIONE MUTUO O RISTRUTTURAZIONE; BASTA DISCRIMINAZIONI TRA PUBBLICO E PRIVATO; LE ANTI DISCRIMINAZIONI E LE REGOLE UGUALI SONO STATE FATTE SOLO PER LE FASCE ORARIE DELLE VISITE DI CONTROLLO?

  5. Mi scusi Stefano sia lei che Erica siete più informati di noi ma non evinco dai vostri aggiormenti notizie circa il blocco ADV. Ieri sera Durigon a rete 4 ha confermato il blocco ADV sulla pagina dei precoci facebook i più informati hanno diffuso la notizia che per tutti i precoci c è il blocco ADV senza paletti si esce a 41 anni tondi mentre gli altri a 42 e 10 mesi e 41 e 10 mesi se donne. Mi vuol chiarire il punto 8 in cui lei dice son fatte salve le disposizioni sui requisiti di accesso alla pensione? Ció è molto aleatorio. Spiegate chiaramente. C è il blocco ADV? Rai news ieri ha diramato delle slide che riguardava la certezza del blocco. Grazie

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