Una legge di recente pubblicazione sulla GU prevede una maggiore tutela per i lavoratori affetti da malattie oncologiche o per gravi forme di invalidità oltre il 75%, tutela che dovrebbe garantire anche la non trasferibilità dei soggetti da una sede all’altra. Infatti la Legge del 18 luglio 2025 n.106 prevede oltre ai 24 mesi anche frazionabili di assenza per patologie oncologiche, immunodepressi e, croniche e invalidanti oltre al possesso del requisito del 75% di invalidità, anche la conservazione del posto per i soggetti richiedenti ed é proprio su questo punto che sono sorte testimonianze di docenti che si sono visti ledere il loro diritto. Sulla questione é intervenuto con un articolo di denuncia il Dott. Provinciali:
Legge 18 luglio 2025 n°106, qualcosa non funziona: testimonianze
“La legge 18 luglio 2025 n.106 prevede – oltre ai 24 mesi anche frazionabili di assenza per patologie oncologiche, immunodepressi e, croniche e invalidanti oltre al possesso del requisito del 75% di invalidità, anche la CONSERVAZIONE DEL POSTO per i soggetti richiedenti . Ad inizio anno scolastico vengono invece segnalati casi di docenti che si trovano in queste condizioni di patologie certificate e di invalidità, oltre che titolari di legge 104/92 , che vengono spostati ad altra sede di servizio più disagiata e lontana dal domicilio senza neanche essere preavvisati . La conservazione del posto e della sede di servizio è invece un diritto soggettivo inalienabile : tanto è vero che questi docenti sono esclusi dalle graduatorie di istituto dei perdenti posto .
Si tratta di iniziative lesive dello spirito della legge 106 che – prevedendo che i due anni di assenza per grave patologia sono frazionabili – non solo deduce la conservazione del posto di lavoro ma anche della sede lavorativa . Se una docente viene spostata e rientra dopo un certo periodo di fruizione della tutela della legge 106 si potrebbe venire a trovare a riprendere servizio in una sede disagiata o periferica e comunque NON nella sede di servizio abituale. Pare ovvio pensare che la tutela di questo diritto soggettivo preceda qualsiasi motivazione di diversa organizzazione interna da parte del dirigente scolastico . Tenuto conto altresì che nei casi segnalati lo spostamento avviene senza preavviso e senza darne informazione alla docente interessata . Principio invece irrinunciabile sotto il profilo della tutela del diritto alla conservazione del posto , rafforzato dal senso più logico rinvenibile nella legge 106/ 2025 che è quello di tutelare la flessibilità della fruizione dei due anni di assenza conservando la situazione lavorativa pregressa . Insomma: è proprio sempre vero purtroppo ciò che scrisse il grande Dante Alighieri: “Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?”.
Ed è altrettanto vero che spesso la burocrazia – specie quella della Pubblica Amministrazione – frappone ostacoli alla piena realizzazione di una tutela ispirata ad un principio di civiltà giuridica. Stiamo parlando di invalidi, malati cronici , immunodepressi e oncologici: quando la legge 106 si esprime per una conservazione del posto di lavoro nel periodo dei due anni frazionabili di assenza come diritto soggettivo , si riferisce all’ accezione più estensiva del termine.
Altrimenti un lavoratore che necessita di periodi che la legge 106 gli riconosce per curarsi ….rischia – rientrando tra un periodo e l’altro- di essere ‘sballottato ‘ in sedi diverse.
E questo – oltre che illogico – è pure disumano”
Francesco Provinciali
Ringraziamo il Dott. Proviciali perle specifiche e chiediamo ai nostri lettori di darci eventuali testimonianze sulla questione se hanno subito scorrettezze analoghe
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Buonasera! Spero che non vengano lesi i diritti di invalidi, malati cronici, immunodepressi ed oncologici. Ringrazio tutti infinitamente.