Quest’oggi relativamente al dibattito sulla previdenza e sulla Legge di Bilancio che ha cancellato alcune misure come Opzione donna mettendo profondamente in crisi le lavoratrici, riportiamo un interessante dibattito proposto dal Signor Franco Giuseppe, nostro assiduo lettore, che chiama in causa per specifiche noi della redazione ed il nostro esperto previdenziale il Dott. Perfetto, che si é subito prodigato, e di questo lo ringraziamo, a fornire i chiarimenti richiesti dal lettore. La questione riguarda l’ordinanza n°27910/2025 che specifica alcune novità relativamente ai contributi figurativi che possono essere utilizzati, ora, per raggiungere l’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata. Il nostro lettore ci chiede di comprendere se questo può magari tornare utile anche alle donne e ci prega di porre il focus su tale argomento. Approfittando della solita preparazione del nostro esperto riportiamo la sua risposta che ci pare completa e precisa.
Pensioni 2025, Cosa stabilisce la corte di cassazione con l’ordinanaza n° 27910/2025?
Così Franco Giuseppe: “Vorrei portare all’attenzione dei responsabili del sito, dei suoi lettori e in particolare delle donne, dell’ordinanza n 27910 del 20 ottobre 2025 della Sezione Lavoro della Corte Costituzionale, che ha stabilito che anche i contributi figurativi per malattia, maternità, disoccupazione, valgono al fine del raggiungimento della pensione anticipata ordinaria Fornero. ( Sito. Brocardi.it ). Rispetto all’interpretazione dell’INPS è una bella novità, perchè finora erano escluse le persone ante 1996. Chiedo ai gentili Rodinò e Venditti di informarsi ed eventualmente scrivere articolo a tal proposito, visto che probabilmente non tutti possano esserne al corrente. A molte donne che pensavano di usufruire di OD, potrà tornare utile questa determinazione e sperare di andarsene in pensione con l’anticipata Fornero invece che con OD. Unico mio dubbio è: Quando parlano di disoccupazione, intendono anche una interruzione dal lavoro per aspettativa non retribuita ? Dott. Perfetto, le chiedo il suo aiuto per dipanare questa sentenza in maniersa chiara per tutti. Grazie e salve a tutti.
Così il Dott. Perfetto: “La pensione anticipata Fornero con 41 anni e 10 mesi di contribuzione non è un’alternativa valida alla pensione anticipata Opzione Donna con 35 anni di contribuzione.
Pertanto, anche se i contributi figurativi per malattia, maternità, disoccupazione indennizzata (NASPI, e similari), valgono al fine del raggiungimento della pensione anticipata ordinaria Fornero, tuttavia:
“nel caso di Opzione donna, non vengono conteggiati i contributi figurativi per malattia, maternità e disoccupazione indennizzata ai fini del raggiungimento dei 35 anni di contribuzione necessari per accedere a questa pensione anticipata. Tuttavia, questi contributi sono validi per il calcolo dell’importo della pensione finale.” (FONTE: pagina INPS aggiornata al 23 giugno 2025, dal titolo “Pensione “Opzione donna” https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.pensione-opzione-donna-.html).
L’argomento riguardante il conteggio dei contributi figurativi (in particolare per quanto concerne la disoccupazione indennizzata, NASPI e similari) per il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione necessari per accedere ad Opzione Donna è stato affrontato nella Proposta di Riforma Previdenziale flessibile e strutturale a firma di Perfetto-Armiliato-Gibbin.
Pensioni 2025, proposta Perfetto-Armiliato-Gibbin sanerebbe il problema
Nella Versione estesa della Proposta Perfetto-Armiliato-Gibbin, al paragrafo 7.7 “Opzione Donna”, si legge a pag. 28:
“Ad oggi, per il perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva viene esclusa la contribuzione figurativa per disoccupazione o equiparati (ad es. NASpI, ASpI, mini-ASpI,).
La nostra Proposta Previdenziale prevede che per il perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione venga inclusa la contribuzione figurativa per disoccupazione o equiparati (NASpI, ASpI, mini-ASpI).”
La Proposta Perfetto-Armiliato-Gibbin è stata inviata ai Parlamentari di Camera e Senato (e per conoscenza all’Ufficio della Segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri) in data 4 settembre 2024 tramite mail il cui contenuto è leggibile nell’articolo a firma di Erica Venditti in data 9 Settembre 2024 al seguente link:
https://www.pensionipertutti.it/pensioni-2025-ultime-sulla-riforma-il-dott-perfetto-scrive-ai-parlamentari-di-camera-e-senato-il-testo/.
Riguardo ai contributi figurativi potrà essere utile leggere il seguente articolo pubblicato su laborability.com in data 21 luglio 2025 dal titolo “Contributi figurativi: cosa sono e come funzionano”. Nell’articolo viene riportato quanto segue:
“Ad esempio, nel caso di Opzione donna, non vengono conteggiati i contributi figurativi per malattia, maternità e disoccupazione indennizzata ai fini del raggiungimento dei 35 anni di contribuzione necessari per accedere a questa pensione anticipata. Tuttavia, questi contributi sono validi per il calcolo dell’importo della pensione finale.” (FONTE: https://laborability.com/lavoro-in-pillole/come-funzionano-i-contributi-figurativi)
Per quanto concerne il dubbio espresso dal sig. FrancoGiuseppe riguardo a se una interruzione dal lavoro per aspettativa non retribuita possa essere considerata come “disoccupazione”, rispondo che una interruzione dal lavoro per aspettativa non retribuita NON è disoccupazione.
La disoccupazione può essere di due tipi:
1. Involontaria: quando si perde il lavoro, e si è alla ricerca del lavoro
2. Volontaria: quando si è senza lavoro, e non si è alla ricerca del lavoro
Una interruzione dal lavoro per aspettativa non retribuita non si configura come “disoccupazione” in quanto, pur non lavorando, non si perde il posto di lavoro e, non percependo il salario, non si maturano contributi previdenziali“.
Siamo certi che una risposta così accurata abbia certamente dipanato i dubbi del nostro lettore e di tutti coloro che ci seguono abitualmente, il portale non piò far altro che ringraziare il sempre preciso e metodico Dott. Perfetto per il tempo che dedica ai nostri lettori ed al sito stesso. Resta per noi una fonte preziosa.
Pensionipertutti.it grazie alla sua informazione seria e puntuale è stato selezionato dal servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici tramite GNEWS andando su questa pagina e cliccando il tasto segui.

Io ho 35 anni di contributi piu 2 anni di dissocupazione,ho 61 anni e non trovo lavoro,grazie alla signora Meloni me lha sono presa…..
Ma io avevo letto che c’era già stata una sentenza della Cassazione,mi sembra nel 2024,riguardo i contributi figurativi,che dovevano valere anche X la pensione anticipata.
Sì, sig. Andrea, se lei va in fondo a questa pagina potrà leggere al mio commento del 10 Novembre 2025 alle 14:22 che la Corte di Cassazione si era già espressa nel 2024 riguardo al fatto che i contributi figurativi dovessero valere anche per la pensione anticipata ordinaria Fornero.
Elsa e Mario … ah ah ah ah … sacrifici per tutti … azzereremo i privilegi … cancelleremo le pensioni d’oro … un solo paese … unito nella lotta … ah ah ah ah … egalite’, fraternite’, privilegie’ … ah ah ah ah … spiegate al popolino choosy perche’ parlamentari 4 anni (circa) e popolino 44 anni (circa) … dai, non siate choosy … ah ah ah ah !!!!
Senti Pio … perche’ non ti aumenti lo stipendio e la finisci di essere choosy ?? … eddai Pio … ah ah ah ah !!!!
Bravo Pio , dai fallo per noi, aumentati lo stipendio, fatti assumere al CNEL , dai che il Grande Brunetta ti assume, manda il curriculum. Pensa avrai l’ auto blu, sangue blu, cieli blu
Amore blu Rock and blues .
Forza Elsa … siete poi riusciti a cancellare i privilegi ?? … ah ah ah ah !!!! … voi ne sapevate … oooo come ne sapevate … ah ah ah ah !!!!
Buonasera,sono un pensionato che è andato in quiescenza dal 1 -4 – 2025 con quota 103,vorrei gentilmente sapere se la sentenza n.27910 del 20- 10 – 2025 potrebbe riguardarmi.Vi saluto e vi ringrazio
tema dei contributi figurativi… ma tutto riconduce al problema principale che mai viene affrontato : cosa e’ la pensione?
e’ il momento che lo “stato” (che dovremmo essere ancora noi) inizia a restituire quello che prima ti ha preso.
Questo momento può coincidere con:
– la quiescenza lavorativa (e alla strada che ognuno sceglie di fare)
– il proseguo lavorativo (avendo un doppio reddito e continuando a contribuire nel sistema)
Sicuramente il sistema deve poter mantenere un equilibrio.
Oggi questo equilibrio viene mantenuto ha scapito dell’uguaglianza e del diritto sociale delle persone che ne hanno contribuito, che ne contribuiscono e che soprattutto ne contribuiranno. (oltre che fanno parte dello stesso stato).
In Italia ci sono circa il 30% di pensionati (quasi 17 milioni di voti) : che giustamente difendono quello che vedono come un loro diritto ( e la politica sa di non toccare).
I contributi figurativi di molti pensionati (cassa integrazione e mobilità (che arrivavano a 3 anni piu 3 anni (raddoppiandosi per il sud) erano trattati come la Naspi ?
cosa c’e’ di costituzionale in questo sistema e nelle leggi degli ultimi 20 anni (dal 2005) ? nulla perche continuano a penalizzare e discriminare una parte dei cittadini..
Quanti altri modi ci sarebbero per tenere in equilibrio il sistema: molti..
Capisco non si possa fare un referendum sulle regole pensionistiche ma perche questo mantenga l’uguaglianza e il diritto sociale forse… qualcosa di piu si potrebbe fare.
Buona giornata
Buonasera Dott. Perfetto, dopo aver letto la sua esposizione della sentenza sono andato a rileggermi quanto pubblicato dal sito da me indicato. Lo avevo già letto due volte, per comprendere meglio, ma adesso la sua risposta mi lascia perplesso. Probabilmente l’articolo da me evidenziato contiene parecchie inesattezze, ma intendo capire ancora meglio. Quando verso la fine dell’articolo si specifica che la sentenza intende ” Garantire la continuità della carriera previdenziale, anche nei momenti di sospensione lavorativa. La Cassazione riconosce che i contributi figurativi, pur non comportando versamenti diretti, sono utili sia per maturare il diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’importo”.
L’articolo in questione poggia sulla parità tra contributi “UTILI” e contributi “FIGURATIVI”.
Ora, comprendo bene che per esempio il periodo di leva militare siano contributi figurativi senza versamenti diretti, ma i periodi utili senza versamenti diretti quali sono ? Perchè la sentenza di questo parla, della parificazione tra contributi figurativi e contributi utili. Spero di non aver alzato un polverone per nulla, ma se è dovuta intervenire la Cassazione per specificare la questione evidentemente la cosa ha rilevanza. Salve e grazie.
Buongiorno,
Nell’ anticipata il servizio militare e donazioni sangue si sommano come figurativi o sono esclusi?
Grazie
Personalmente il servizio militare di 14 mesi non l’ho riscattato ma è stato conteggiato come periodo utile al raggiungimento dei 43,1. Anche le donazioni sangue non le ho mai riscattate con versamenti diretti e nemmeno indiretti o postumi. E nell’articolo da me evidenziato non si parla espressamente di NASPI, ma di periodi di disoccupazione in generale. Nella sentenza da me indicata, c’è questa frase un po ambigua: ” Garantire la continuità della carriera previdenziale anche nei momenti di sospensione lavorativa”. Probabilmente bisognerebbe conoscere il caso della signora in questione che ha presentato il ricorso.
Anche per l’ anticipata Fornero 35 anni dei 42,10 mesi per l’uomo devono essere effettivi senza contribuzione fittizia. Nel mio caso 41 anni e 8 mesi effettivi e il resto in Naspi, sono in pensione dal primo novembre.
Ho letto con molto interesse la sua risposta; grazie; saluti al dott. Perfetto e ai gestori del sito
Colgo l’occasione per approfondire l’argomento, visto che il sig. FrancoGiuseppe nel suo commento dell’8 Novembre 2025 alle 12:13 mi sollecita in modo esplicito a dipanare la sentenza n 27910 del 20 ottobre 2025 della Corte Costituzionale Sezione Lavoro.
Anticipo che oltre al giudizio della Corte Costituzionale nel 2025, la Corte di Cassazione aveva espresso già nel 2024 il giudizio che per l’anticipata ordinaria Fornero devono essere considerati validi anche i contributi figurativi (ciò è espresso nelle mie considerazioni finali).
La sentenza n 27910 del 20 ottobre 2025 della Corte Costituzionale trae origine dal ricorso presentato da una lavoratrice per vedere riconosciuti anche i contributi figurativi al fine di potere accedere alla pensione anticipata Fornero con 41 anni e 10 mesi di contribuzione.
‘In passato, l’interpretazione restrittiva dell’Inps aveva portato al rigetto di molte domande di pensione. L’ente previdenziale, infatti, sosteneva che solo i versamenti “effettivi” potevano essere considerati per raggiungere i 35 anni utili ai fini dell’anticipo. La Cassazione ha ribaltato questo approccio, statuendo che la copertura figurativa fa parte a pieno titolo dell’anzianità contributiva complessiva.’ (FONTE: https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/pensione-anticipata-oggi-prima-valgono-anche-contributi-figurativi/6177.html).
Un’altra Fonte (quella dei Giuslavoristi al link https://www.giuslavoristi.it/articolo/1939/anzianit-contributiva-corte-di-cassazione-ordinanza-n-27910-2025) riporta:
“I contributi figurativi, nel sistema previsto dall’art. 24, comma 10, della legge n. 214/2011, possono essere utilizzati per raggiungere l’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27910/2025.
I giudici sottolineano che il comma 10 non menziona la contribuzione effettiva, ma si riferisce in generale all’anzianità contributiva, concetto che include anche i contributi figurativi accreditati.”
Nota: il riferimento all’art. 24, comma 10, della legge n. 214/2011 è alla legge Fornero.
Se si desidera conoscere come si è espressa la Corte Costituzionale, è possibile risalire al documento riportato al seguente link: https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2025/Cass.-ord.-n.-27910-2025.pdf.
CONSIDERAZIONI FINALI.
Riguardo al riconoscimento dei contributi figurativi ad integrazione dei requisiti per il pensionamento anticipato Fornero, si è espressa già nel 2024 la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la Sentenza n. 24916 del 17 settembre 2024:
“Può dunque affermarsi che, nel sistema di cui all’art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.” (FONTE: https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2024/Cass.-sent.-n.-24916-2024.pdf).
Riguardo alla Sentenza n. 24916 del 17 settembre 2024 il sito Brocardi.it così si espresse nel suo articolo del 15 ottobre 2024 a firma del DOTT. ROMINA CARDIA dal titolo “Pensione anticipata, da oggi sarà più semplice anticipare la pensione: la Cassazione ribalta l’interpretazione INPS”:
“Un’altra rilevante sentenza della Cassazione è la numero 24916, sempre del 17 settembre 2024, che ha contestato la necessità di avere 35 anni di contributi effettivi per accedere alla pensione anticipata.
Attualmente, per andare in pensione anticipata, gli uomini devono accumulare 42 anni e 10 mesi di contributi, mentre le donne devono avere 41 anni e 10 mesi. Di questi, almeno 35 anni devono essere contributi effettivi, escludendo i contributi figurativi da Naspi o malattia.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che, considerando che gli anni richiesti per il pensionamento anticipato – secondo il D.L. n. 201 del 2011 (la riforma Fornero) – sono molti, anche i contributi figurativi devono essere considerati validi. Anche in questo caso viene messa in discussione l’interpretazione restrittiva dell’INPS.
Nuove opportunità e possibilità di ricorso
Le recenti sentenze hanno creato un precedente giuridico significativo, offrendo nuove possibilità a coloro le cui domande di pensione erano state respinte.” (FONTE: https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/pensione-anticipata-oggi-sara-semplice-anticipare-pensione-cassazione/4602.html).
Ritengo che sia degno di nota osservare che mentre la Corte di Cassazione con la Sentenza 17 settembre 2024 n. 24916 ritiene doveroso conteggiare i contributi figurativi per l’accesso al pensionamento anticipato ordinario Fornero, la Proposta Perfetto-Armiliato-Gibbin in data 14 febbraio 2024 ritiene doveroso conteggiare i contributi figurativi per l’accesso ad Opzione Donna.