Pensioni 2025, scuola: Quota 41+10 agosto 2025, rateo da settembre o vanno aggiunti i 3 mesi di finestra?

Molto interessante la domanda che la nostra lettrice Anna ha rilasciato sul portale, in quanto tocca il campo delle pensioni anticipate, raggiungimento della Quota 41+10 mesi, ma nel comparto scuola, ove il dubbio sulle famose ‘finestre’ é ancora più pressante, vanno conteggiati i 3 mesi o dal momento che nel comparto scuola vi é una sola finestra di uscita annuale il 1 settembre queste vengono meno e la pensione viene erogata subito non appena raggiunti i requisiti? Dunque nel caso della signora Anna, raggiungendoli in agosto 2025, direttamente a settembre 2025? I dettagli della risposta del Dott. Perfetto che vista la casistica precisa si é avvalso a sua volta di un articolo pubblicato dalla collega Patrizia Delpidio, investire oggi, a cui ha aggiunto le proprie considerazioni. A fine articolo riportiamo altresì la risposta puntuale, frutto di una testimonianza diretta, di un’altra nostra lettrice, la Signora Fausta, docente ad oggi in pensione, che ha indirizzato Anna raccontando il suo percorso per ottenere la pensione, sebbene chiaramente per il 2025 tutto potrebbe mutare giacché non sappiamo ancora i contenuti della prossima Legge di Bilancio. I dettagli sulle pensioni anticipate del comparto scuola:

Pensioni anticipate 2025, comparto scuola: attesa finestre raggiunta Quota 41+10 o no?

La Signora Anna, scrive: “Salve, vorrei avere infotmazioni circa la mia situazione: sono una docente, ad agosto 2025 maturerò 41 anni e 10 mesi di servizio, potrò andare in pensione dal 1 settembre 2025? Quando percepirò il primo rateo della pensione? Per noi del comparto scuola come si calcolano le finestre?
In attesa di risposte, ringrazio

Così Il Dott. Perfetto: “Sig.ra Anna F., lei comunica che maturerà i requisiti per l’anticipata Fornero (41 anni e 10 mesi) in agosto 2025, e domanda se potrà andare in pensione il 1 settembre 2025.

Io non lo so. Ad oggi nessuno sa nulla per il 2025. Inoltre, per il Comparto scuola è un continuo rincorrersi di leggi e circolari ministeriali che solo una persona che si dedica a tempo pieno nello studio di leggi e circolari potrà rispondere alle sue domande. Io non sono tra queste persone.

Potrebbe tuttavia rivolgersi al Patronato, ma al Patronato potranno solo farle delle ipotesi, e dirle cosa potrebbe accadere per lei nel 2025 SE nel 2025 sarà come nel 2024.

Tuttavia, poiché lei si attende delle risposte, ho deciso di investire parte del mio tempo nell’effettuare per suo conto ricerche in rete ed ho trovato un articolo di Patrizia Delpidio (articolo che forse lei avrà già avuto modo di conoscere) che risponde ad una lettrice la quale mi pare che ponga esattamente le sue stesse domande, sig.ra Anna F.

L’articolo di Patrizia Delpidio risale a 5 anni fa, e quindi le cose potrebbero essere cambiate nel 2024. Per sua comodità le riporto integralmente la risposta che Patrizia Delpidio ha dato alla sua lettrice:

INIZIO RISPOSTA DELPIDIO

Pensione anticipata e finestre nella scuola. Precisiamo subito che per i dipendenti del comparto scuola non ci sono finestre di attesa per la decorrenza della pensione anticipata (ma neanche per la quota 100 o la quota 41).

Nel comparto scuola, essendoci una sola finestra di uscita annuale il 1 settembre, nel decreto 4/2019 convertito in legge il 29 marzo, è stato precisato che per il personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni dell’articolo 59, comma 9 della legge numero 449 del 27 dicembre 1997 la quale stabilisce che “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno”.

Fermo restando, quindi, il pensionamento al 1 settembre di ogni anno per tutti coloro che raggiungono i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre dello stesso anno, per il personale del comparto scuola non sono applicate finestre di attesa per la decorrenza del trattamento pensionistico.

Può, quindi, maturando i requisiti al 31 agosto 2021, accedere alla pensione il 1 settembre dello stesso anno senza dover attendere la decorrenza, fermo restando che deve comunicare, entro dicembre 2020, la domanda di cessazione dal servizio.”

FINE RISPOSTA DELPIDIO tratta da : https://www.investireoggi.it/pensione-anticipata-per-la-scuola-nessuna-finestra-di-attesa/.

Pensioni anticipate 2025, scuola: Finestre di attesa sì o no? legge non chiara, considerazioni ed ipotesi

Poi prosegue il Dott. Perfetto: “Sig. Anna F., Patriza Delpidio afferma che non ci sono finestre di attesa nel comparto scuola per quanto riguarda l’accesso alla pensione anticipata Fornero (41 anni e 10 mesi per le donne).

Tuttavia, io nutro il dubbio che una finestra di tre mesi possa invece esserci per il comparto scuola, e tale finestra di attesa è stata inserita con il DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 nell’Art. 15. dal titolo “Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali”.

Al comma 4 dell’Art. 15 si legge a pagina 15: “Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.” (FONTE: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/01/28/23/sg/pdf).

Orbene, poiché nel DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 il riferimento al comparto scuola è inserito nell’Art. 15 che introduce le finestre trimestrali, io interpreto che il pensionamento anticipato nel comparto scuola è soggetto a finestre trimestrali.

Se, invece, Patrizia Delpidio ha interpretato meglio di me riguardo al comparto scuola – e questo è assai probabile –, e cioè che non ci sono finestre di attesa (periodo che intercorre tra quando si va in pensione e quando si comincia a percepire l’assegno pensionistico) perché interpreta che il riferimento all’articolo 59, comma 9 della legge numero 449 del 27 dicembre 1997 (che io non sono andato a vedere) faccia l’override, ovvero neutralizzi per così dire la finestra trimestrale riportata nel titolo dell’Art. 15, allora io osservo che l’Art. 15 del DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 è ambiguo e pertanto va corretto e riscritto.

CONCLUSIONI

Le nostre leggi sono un gran rompicapo e sono scritte malissimo (almeno secondo il mio parere).

Si potrebbe interpellare la Corte Costituzionale per farci dire se l’ART. 15 del DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 sia ambiguo oppure no (ma francamente non credo sia proprio il caso di distogliere la Corte Costituzionale da lavori ben più impegnativi di questo).

È sempre opportuno comunque rivolgersi al Patronato, che dispone di procedure automatizzate in grado di seguire il corretto percorso delle normative in vigore (o, per lo meno, così si spera).

Pensioni 2025, scuola: finestre fino al 2024 non presenti, cambierà nel 2025?

La Signora Fausta, che ringraziamo moltissimo, ha portato la sua testimonianza diretta essendo una docente oggi in pensione ed avendo una storia contributiva simile alla nostra lettrice Anna, di seguito dunque i passaggi per poter richiedere la quiescenza, alla luce del fatto, e su questo il Dott. Perfetto ha toccato il punto dolente, che nulla cambi con la prossima Legge di Bilancio, perché ad oggi nessuno sa come evolverà il panorama previdenziale dal prossimo gennaio 2025. In ogni caso, se nulla cambierà, ecco gli step che la Signora Anna potrebbe seguire per accedere senza finestre alla pensione anticipata, Quota 41+10 mesi, senza dover maturare anche i 3 mesi di finestra:

Così Fausta: “Gentile signora Anna, sono una docente scuola primaria e le rispondo per la mia esperienza di questo anno.
1 – Maturando i 41 anni e 10 mesi entro dicembre 2024 ho fatto domanda di pensione entro 23 ottobre 2023.
2 – Sono in pensione da 1 settembre 2024 e ho percepito subito assegno pensionistico da 1 settembre 2024 senza alcuna finestra di attesa.
3 – Quindi ultimo stipendio 23 settembre 2024 e primo rateo pensione 2024. Buona pensione a Lei.”

Ora consigliamo alla Signora Anna di rivolgersi al suo patronato di fiducia, perché il portale non intende affatto sostituirsi ai servizi offerti dagli stessi, ma prova solo a dissipare qualche dubbio, laddove ci é possibile. Inoltre é fondamentale per la nostra lettrice comprendere quando potrà presentare la domanda di pensione al fine di poter godere da subito del suo rateo. Ringraziamo come semrpe il Dott. Perfetto per la sua dedizione ai nostri lettori.

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5 commenti su “Pensioni 2025, scuola: Quota 41+10 agosto 2025, rateo da settembre o vanno aggiunti i 3 mesi di finestra?”

  1. Buongiorno volevo porre una domanda sul possibile inserimento in Legge Finanziari di una quota 41 per tutti o una quota 41 light come vorrebbe la Lega se approvata una di queste due farebbe decadere o andrebbe a sostituire anche la quota 41 per i precoci con categorie specifiche in vigore fino a Dicembre 2026?
    ordinali Saluti Andrea

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    • In teoria dovrebbe essere così, ma in pratica hanno già tirato indietro il braccino. A quanto pare dovrebbe ricalcare la 41 precoci con 1 anno di contributi prima dei 19 anni. Quindi non è cambiato nulla. Possono sempre peggiorarla con il tutto contributivo.

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    • Sig. Andrea Leporati, qualora “Quota 41 per tutti”, ovvero “Quota 41 light” (con calcolo tutto contributivo) venisse approvata, la logica vorrebbe che ci fosse una sola Quota 41 appunto per tutti: uomini, donne e precoci.

      Ma ad oggi riguardo a “Quota 41 per tutti” si sa davvero pochissimo; stando alle notizie dei media, sembrerebbe che le probabilità che venga varata sia molto scarsa, prossima allo zero.

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  2. Già nel precedente articolo che parla sempre dell’argomento finestre, ho scritto dell’impossibilità dell’esistenza delle finestre nel comparto scuola. C’è solo un giorno in tutto l’anno in cui si può andare in pensione ed è il 31 agosto, ultimo giorno di lavoro. Per l’anno 2025 non so se cambierà qualcosa, ma per l’anno 2024 le regole erano queste: Video You Tube. ” Pensioni scuola 2023-2024, quali sono i requisiti ? Novità ed info utili. Francesco Sciandrone . ” Per la pensione anticipata Fornero vedere dal minuto 7,40 in poi che parla dei contributi virtuali. Se un lavoratore compie i suoi requisiti, 41,10 – 42,10 entro il 31 dicembre, può comunque pensionarsi con 41,6 – 42,6 il 31 agosto dello stesso anno. I mesi mancanti sono considerati virtuali. Saluti.

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    • Molto bene, sig. Franco Giuseppe, sono proprio questi commenti che sono utili ai lettori, commenti come quelli suoi e come quelli della sig.ra Fausta, testimonianze personali e mini-guide concrete che si fondano su esperienze dirette della persona.

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