Pensioni anticipate 2026: Opzione Donna sarà confermata o scomparirà? Cosa c’è da sapere

Una delle domande più ricorrenti tra le lavoratrici prossime alla pensione riguarda il destino dell’Opzione Donna, una misura che ha consentito, almeno fino a oggi, di uscire dal mondo del lavoro in anticipo, accettando però un assegno calcolato interamente con il sistema contributivo. In particolare, molte si chiedono se sarà ancora possibile utilizzarla nel 2026 e, se sì, con quali condizioni.

A scriverci è una lettrice che svolge il ruolo di caregiver familiare e che si sta interrogando sulla possibilità di accedere alla pensione anticipata grazie a questa opzione. La risposta, come spesso accade in ambito previdenziale, non è semplice e richiede alcune precisazioni. Bisogna infatti distinguere tra la vecchia Opzione Donna, applicabile fino al 2022 con requisiti più inclusivi, e la nuova versione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, molto più restrittiva e riservata a categorie specifiche di lavoratrici. Il futuro della misura, inoltre, è tutt’altro che certo, considerando che si tratta di uno strumento sperimentale, il cui rinnovo dipenderà dalle scelte politiche del governo nella prossima legge finanziaria.

Opzione Donna 2026: chi potrà accedere alla pensione anticipata (se sarà prorogata)

L’Opzione Donna, nella sua versione originaria introdotta dalla Legge 243 del 2004, ha rappresentato per molti anni una possibilità concreta per le lavoratrici di uscire in anticipo dal lavoro, a fronte di un trattamento previdenziale meno generoso. Bastava avere 58 anni di età (59 per le autonome) e almeno 35 anni di contributi, requisiti che dovevano essere maturati entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla domanda, con decorrenza posticipata di 12 mesi per effetto della “finestra mobile”.

Con l’ultima Legge di Bilancio, però, la misura è stata profondamente trasformata. Dal 2024 possono accedervi solo quattro categorie: donne invalide almeno al 74%, caregiver familiari, lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende in crisi. I nuovi requisiti prevedono anche un innalzamento dell’età anagrafica a 61 anni, con riduzioni possibili per chi ha figli. In particolare, per le caregiver o le invalide con un figlio l’età minima scende a 60 anni; per chi ha due o più figli, o per le lavoratrici licenziate o in aziende in crisi, si può uscire già a 59 anni.

Nel caso della lettrice che ci ha scritto, è fondamentale la verifica dello status di caregiver. L’INPS, infatti, riconosce questo ruolo solo se c’è convivenza documentata da almeno sei mesi con il familiare disabile. La convivenza deve essere registrata all’anagrafe nello stesso appartamento o, al massimo, in abitazioni differenti ma all’interno dello stesso edificio. Nel suo caso specifico, la convivenza è iniziata a metà luglio 2024, dunque i sei mesi scadranno solo nel gennaio 2025. Questo significa che, per accedere all’Opzione Donna, tutti i requisiti — compresi i sei mesi di convivenza — devono essere maturati entro il 31 dicembre 2024. Non sarà quindi possibile presentare domanda nel 2024.

Ma anche guardando al 2026, il panorama non si fa più roseo. La misura è infatti sperimentale, non strutturale, e il suo rinnovo non è scontato. Anche se venisse prorogata, si dovrebbero comunque rispettare i requisiti entro il 31 dicembre 2025, e in base alla normativa attuale, la lettrice risulterebbe ancora esclusa. Inoltre, si fa strada l’ipotesi di ulteriori restrizioni nella prossima manovra economica, rendendo il quadro ancora più incerto per le lavoratrici che intendono fare affidamento su questa misura.

Opzione Donna e cristallizzazione del diritto: chi può ancora accedere alle vecchie regole

C’è però un’ultima possibilità che merita di essere considerata: il principio della cristallizzazione del diritto. Questo meccanismo tutela le lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro una certa data, anche se la misura è poi stata modificata o limitata. In pratica, chi aveva già raggiunto i 58 anni di età e i 35 anni di contributi (o 59 anni se autonoma) entro il 31 dicembre 2022 può ancora accedere all’Opzione Donna con le regole precedenti, anche se oggi non appartiene alle categorie ristrette della nuova versione.

In questo caso, non è necessario dimostrare lo status di caregiver, né rientrare tra le altre categorie privilegiate. È sufficiente poter dimostrare, attraverso l’estratto contributivo, di aver maturato per tempo i requisiti richiesti prima della riforma. Se la lettrice, ad esempio, aveva già 58 anni e 35 di contributi alla fine del 2022, allora potrebbe andare in pensione anticipata subito, senza dover attendere il rinnovo della misura o adeguarsi ai requisiti più rigidi oggi in vigore.

Se invece questi requisiti non sono stati raggiunti entro quella data, l’unica strada rimasta è quella di attendere e verificare, di anno in anno, quali modifiche verranno introdotte nella Legge di Bilancio. Nel frattempo, il consiglio per tutte le lavoratrici interessate resta quello di monitorare attentamente l’evoluzione normativa e, se possibile, richiedere una consulenza previdenziale personalizzata presso un patronato o un consulente specializzato.

18 commenti su “Pensioni anticipate 2026: Opzione Donna sarà confermata o scomparirà? Cosa c’è da sapere”

  1. Opzione donna se venisse prorogata aderirei subito ma senza paletti e soprattutto per tutte le licenziate perché a 58 anni è difficile trovare lavoro.

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  2. Opzioni, quote, baby pensioni, anticipata, usuranti, ape sociale, ecc. … chi piu’ ne ha piu’ ne metta … ah ah ah ah !!!! … ma per i parlamentari 4 anni circa … ah ah ah ah !!!!

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  3. Un saluto a tutti; chissà che al ritorno da questo viaggio dalla terra dei …….guri, ci siano buone nuove sulle Pensioni; un saluto ai gestori del sito che ci permettono di dire la nostra

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  4. I requisiti per la vecchia Opzione Donna senza i 3 paletti andavano perfezionati entro il 31/12/2021, non 2022 come dice l’articolo…o sbaglio? Grazie per la risposta

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  5. I requisiti per la vecchia Opzione Donna senza i 3 paletti andavano perfezionati entro il 31/12/2021, non 2022…o sbaglio? Grazie per la risposta

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    • Sig.ra Francesca, lei ha ragione: i requisiti per la vecchia Opzione Donna senza i 3 paletti andavano perfezionati entro il 31/12/2021, non nel 2022.

      Nel 2022 entravano in gioco per Opzione Donna già i requisiti più stringenti.

      Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla pagina “Opzione Donna” si legge:

      “La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2022, n. 234 Apre in una nuova scheda) ha prorogato l’anticipo pensionistico in favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2021 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti, e a 59 anni, per le lavoratrici autonome (art. 1, comma 94)”.
      (FONTE: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/focus-on/previdenza-obbligatoria/pagine/opzione-donna).

      NOTA IMPORTANTE: La Legge di Bilancio 2022 fa riferimento alla LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234, e NON alla Legge 30 dicembre 2022, n. 234. Infatti il link riportato in “Legge 30 dicembre 2022, n. 234” nella pagina del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è proprio la “LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234”. Pertanto, nella pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è presente un refuso che non è stato ancora corretto.

      Per il 2022, invece, vale la Legge di Bilancio 2023, che fa riferimento alla Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

      Sempre sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e sempre alla pagina “Opzione Donna” si legge:

      “La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 292, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 Apre in una nuova scheda), introducendo il comma 1 bis all’art. 16 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni in L. 28 marzo 2019, n. 26), ha esteso l’anticipo pensionistico nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale; peraltro, in tale ultima ipotesi la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero di figli.”

      (FONTE: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/focus-on/previdenza-obbligatoria/pagine/opzione-donna).

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      • Nota sulla dicitura “Legge 30 dicembre 2022, n. 234 Apre in una nuova scheda”.

        Avendo fatto il “copia e incolla” del testo dalla pagina web del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la freccetta che è presente dopo l’espressione “Legge 30 dicembre 2022, n. 234” viene trascritta come “Apre in una nuova scheda” durante il passaggio di “incolla”.

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  6. Parliamo di parità?
    Allora perché le donne percepiscono stipendi più bassi rispetto agli uomini,pur svolgendo le stesse mansioni?
    È QUESTA LA PARITÀ?
    Siamo rimasti al medioevo!

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    • Se ha un lavoro in regola inquadrato in base al suo CCNL significa che è pagata in regola per legge appunto…
      Se ha qualche incoerenza o ingiustizia con qualche suo collega ne chieda allora rendiconto al suo datore di lavoro e sente cosa le risponde…
      Saluti

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  7. Rispondo al commento del sig. Mario pala del 19 Luglio 2025 alle 14:39.

    Sig. Mario pala, il suo commento composto da una sola frase lascia adito a dubbi riguardo alla sua interpretazione.

    Con “parità per tutti” vuole forse dire che sul lavoro le donne meriterebbero lo stesso trattamento degli uomini che ad oggi non hanno? Sì, certamente, non c’è alcun dubbio.

    Il dubbio interpretativo sorge perché quella “parità per tutti” che lei cita viene anticipata dal suo “chi se ne frega”, espresso in un commento all’articolo su Opzione Donna: il suo commento, quindi, lascia intendere che per lei una Opzione Donna favorirebbe le donne rispetto agli uomini e quindi non c’è “parità per tutti”, non c’è “equità di trattamento tra donne e uomini”.

    E allora, sig. Mario pala, lasci che le riporti uno stralcio, la parte finale, del paragrafo 7.7 dedicato a Opzione Donna della Proposta Perfetto-Armiliato-Gibbin in cui viene messo in luce proprio il concetto di “equità”:

    “Poiché nella nostra Proposta Previdenziale Opzione Donna è una “opzione” riservata solo alle lavoratrici e non anche ai lavoratori (non è presente una “Opzione Uomo”), ciò potrà sembrare una violazione del principio di equità.

    In realtà, La violazione è solo apparente.

    In base al principio di equità tra uomini e donne, certamente, anche l’uomo che esercita lavoro di cura per i propri famigliari potrà aderire ad “Opzione Donna” con 58 anni di età e 35 di contributi. In altre parole, anche l’uomo potrebbe andare in anticipo di 4 anni rispetto ai 62 anni di età della Tabella C. In tal caso, Opzione Donna e Opzione Uomo coinciderebbero. Ma il punto è un altro.

    La nostra Proposta Previdenziale riconosce, oggettivamente, che la donna svolge più lavori rispetto agli uomini: lavori fuori casa (remunerati) e lavori in casa (non remunerati, lavoro di cura per assistenza alla famiglia).

    Per questo “doppio lavoro”, la nostra Proposta Previdenziale riconosce alle donne, oggettivamente, una opzione in più da poter utilizzare per l’acceso al trattamento pensionistico.

    Vogliamo pronunciarci una volta in più sull’Opzione riservata alle donne per raggiungere l’estrema chiarezza.

    Opzione Donna, in base al nostro documento, resta in vigore anche per donne che non rientrano nella categoria di “Prestatrici di cura”. Qualsiasi donna, che sia caregiver o meno, che abbia figli o meno, che sia stata licenziata o meno, che sia invalida o meno, potrà aderire ad Opzione Donna, per il semplice fatto che alle donne viene legittimamente riconosciuto il “doppio lavoro” fuori e dentro casa. In tal caso, Opzione Donna è riservata alle donne e non all’uomo. Non c’è violazione di equità, in quanto, generalmente parlando le donne lavorano più degli uomini (anche se occorrerebbe riconoscere qualche eccezione perché potrebbero esserci uomini che proprio come le donne fanno il doppio lavoro, fuori e dentro casa, ma credo siano una esigua percentuale rispetto alle donne). Inoltre, in base al principio di giustizia, è giusto che venga riconosciuto il sistema di calcolo misto per le donne che ricadono in tale sistema di calcolo.”

    Orbene, sig. Mario pala, se dopo aver letto la mia risposta al suo commento lei rimane ancora della sua opinione, vuol dire che non sono riuscito a fargliela cambiare. Mi spiace.

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    • Ringrazio per la risposta
      Faccio notare che tante donne sono single o non hanno né figli né anziani a cui badare. Mel mio caso mi prendo cura come cargiver di un genitore disabile.

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      • Vedi, Mario , diciamo che tu fai parte delle eccezioni; un’ altra eccezione sono io; guarda che poi alla fine alla mattina, quando ci si alza e si guarda lo specchio, io la frase la dico sempre: il mio dovere l’ho fatto nei confronti di mia madre; e si vive meglio; saluti a te, in bocca al lupo e saluti ai gestori del sito

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        • Concordo pienamente, però le leggi dovrebbero andare incontro a chi ha veramente necessità e non per genere. Ci sono ormai moltissimi uomini single e non che si occupano della casa e ci sono donne che invece single e non che non fanno lavoro di assistenza. L eccezione non deve essere vista come penalizzante in quanto tale.cordiali saluti

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  8. a mio parere x le donne lavoratrici andrebbero rimossi i vincoli x l’ape social , lasciando comunque un minimo di 20 anni di contributi , poi ognuna sarà libera di scegliere .

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    • Caro signor Luca sono pienamente d’accordo con lei, io ho lavorato in fabbrica ha turni x 32 anni lasciato il lavoro x accudire il papà…. ora ho 57 anni e devo aspettare fino a 67 la pensione….. il papà non c’è più.

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  9. Opzione donna versione devastata ha raggiunto i suoi obiettivi, non mandare più in pensione in pratica le donne così giovani se non in situazioni estreme, io penso che a fine anno quest’anno opzione e quota 103 saranno tolte e non so se saranno sostituite da qualcosa ancora peggio, vedremo!

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