Una novità importante riguarda l’assegno ordinario di invalidità. Dopo anni di interpretazioni restrittive, è stata riconosciuta la possibilità di integrare al trattamento minimo anche gli assegni calcolati interamente con il sistema contributivo. Si tratta di un cambiamento rilevante che potrebbe interessare molti lavoratori che in passato avevano ricevuto un importo più basso oppure avevano visto respingere la richiesta di integrazione.
La svolta arriva da una pronuncia della Corte Costituzionale, seguita da chiarimenti operativi da parte dell’INPS. In particolare, chi aveva ricevuto un precedente diniego potrà ora chiedere il riesame della propria posizione, purché non vi sia una sentenza definitiva che abbia chiuso la questione.
Cos’è l’assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica disciplinata dalla Legge n. 222 del 1984. È destinato ai lavoratori che, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, subiscono una riduzione significativa della capacità lavorativa.
Per ottenere l’assegno è necessario che la capacità di svolgere un’attività lavorativa adeguata alle proprie attitudini sia ridotta a meno di un terzo rispetto alla normalità. A differenza della pensione di vecchiaia, questa prestazione può essere riconosciuta senza limiti di età, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa.
Al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato automaticamente in pensione di vecchiaia, a condizione che siano presenti i requisiti assicurativi e contributivi richiesti.
I requisiti contributivi necessari
Per accedere all’assegno ordinario di invalidità non è sufficiente il requisito sanitario. La normativa richiede anche specifici requisiti contributivi.
In particolare il lavoratore deve aver maturato:
- almeno cinque anni di contributi complessivi
- di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda
Queste condizioni servono a dimostrare un legame recente con il mondo del lavoro e con il sistema previdenziale.
Quando i requisiti sono soddisfatti, l’importo dell’assegno viene calcolato secondo le regole previste per l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti oppure, nel caso dei lavoratori autonomi, secondo le norme delle relative gestioni previdenziali.
Quando l’assegno può essere integrato al minimo
Se l’importo dell’assegno ordinario di invalidità risulta troppo basso, la legge prevede la possibilità di integrare la prestazione fino al cosiddetto trattamento minimo.
In pratica, quando l’importo calcolato con i contributi versati è inferiore alla soglia minima stabilita, viene riconosciuta un’integrazione finanziata dal fondo sociale, fino al limite previsto per la pensione minima.
Per il 2026 la soglia di riferimento è pari a 611,85 euro mensili.
Tuttavia l’integrazione non è automatica per tutti. Rimangono infatti in vigore limiti di reddito: se il beneficiario supera determinate soglie reddituali, l’integrazione al minimo non può essere riconosciuta oppure può cessare.
La svolta della Corte Costituzionale
Per molti anni l’integrazione al minimo è stata riconosciuta solo agli assegni di invalidità calcolati con il sistema retributivo o misto. Gli assegni calcolati interamente con il sistema contributivo erano invece esclusi.
Questa differenza è stata giudicata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 94 depositata il 3 luglio 2025.
Secondo i giudici costituzionali, la distinzione tra assegni retributivi e contributivi è irragionevole e discriminatoria, in quanto viola il principio di uguaglianza previsto dall’articolo 3 della Costituzione. La Corte ha sottolineato che il sistema contributivo è già di per sé meno favorevole rispetto al sistema retributivo e che quindi non vi sono ragioni per negare l’integrazione proprio a queste prestazioni.
Con questa decisione è stato quindi eliminato il divieto di integrazione al minimo per gli assegni ordinari di invalidità calcolati con il solo sistema contributivo.
Nessun arretrato per il passato
La sentenza ha prodotto effetti importanti, ma non ha valore retroattivo. Questo significa che chi in passato ha percepito un assegno più basso non riceverà gli arretrati relativi agli anni precedenti.
La nuova disciplina si applica soltanto a partire dal 1° agosto 2025, data individuata per l’adeguamento delle prestazioni secondo il nuovo orientamento stabilito dalla Corte.
I chiarimenti dell’INPS
Per rendere operativa la decisione della Corte, l’INPS ha pubblicato la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026.
Nel documento l’Istituto chiarisce che possono beneficiare dell’integrazione al minimo anche:
- i titolari di assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo
- coloro che hanno esercitato l’opzione contributiva
- i beneficiari della prestazione nella Gestione Separata
L’integrazione viene riconosciuta quando l’importo della prestazione risulta inferiore al trattamento minimo, sempre nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla normativa.
Attenzione alla comunicazione dei redditi
Per ottenere o mantenere l’integrazione è necessario che l’INPS disponga delle informazioni reddituali aggiornate del beneficiario.
La nuova disciplina si applica automaticamente dal 1° agosto 2025 solo se i redditi rilevanti sono stati già comunicati all’Istituto, anche in via presuntiva.
In caso contrario il titolare della prestazione dovrà presentare una domanda di ricostituzione reddituale, necessaria per permettere all’INPS di verificare il diritto all’integrazione e ricalcolare correttamente l’importo dell’assegno.
Trasformazione in pensione di vecchiaia
Un aspetto importante riguarda la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità quando il beneficiario raggiunge l’età pensionabile.
In questo caso la prestazione viene trasformata automaticamente in pensione di vecchiaia, senza necessità di presentare una nuova domanda.
Tuttavia, per le pensioni calcolate con il sistema contributivo, la trasformazione non dà diritto all’integrazione al minimo. La normativa stabilisce comunque che l’importo della pensione non possa essere inferiore a quello dell’assegno ordinario di invalidità percepito in precedenza, escludendo però l’eventuale integrazione al minimo.

mi ero preoccupato vista l’assenza di articoli; saluti ai gestori del sito